In data 29.01.2020 il Parlamento Europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea con la quale si prevedeva un periodo transitorio fino al 31.12.2020, durante il quale rimanevano vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea (con l’intento di concludere nel frattempo gli accordi di partenariato) e l’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea a decorrere dall’1.1.2021.
Vista l’imminente arrivo del fine anno riepiloghiamo di seguito le principali novità in materia di Iva applicabili dal prossimo anno che coinvolgeranno gli operatori, salvo modifiche dell’ultim’ora.
Effetti Iva a partire dal 01 Gennaio 2021
A decorrere dall’01.01.2021 il Regno Unito sarà assimilato, a tutti gli effetti, ad uno Stato extraUE. I principali effetti in ambito IVA saranno i seguenti:
- cessioni e acquisti di beni:
– non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di esportazioni (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di importazioni (introduzione in Italia di beni provenienti dal Regno Unito);– le operazioni triangolari non potranno più beneficiare delle semplificazioni previste per le triangolazioni intracomunitarie, poiché la partenza e l’arrivo dei beni nel Regno Unito comporterà che nell’operazione triangolare si inserisce un’esportazione o un’importazione;
- prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 – variano gli obblighi formali:
– dal lato delle operazioni attive, le fatture non dovranno più riportare l’indicazione di “inversione contabile” poiché trattandosi di clienti extraUe la dicitura da indicare in fattura sarà di operazione “non soggetta”.– dal lato passivo e quindi di fatture relative a prestazioni di servizi ricevute da un fornitore avente sede nel Regno Unito, il cliente italiano dovrà comunque applicare il meccanismo del reverse charge ma non più tramite integrazione della fattura ricevuta ma tramite emissione di autofattura (entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione*)
- Modelli Intrastat e iscrizione al Vies: venendo meno la natura di operazione intracomunitaria, i dati non andranno riepilogati negli elenchi Intrastat, né l’operatore economico del Regno Unito dovrà essere iscritto al Vies.
- Gestione adempimenti doganali dal 01 Gennaio 2021 con i connessi eventuali costi a titolo di dazi. A tal fine vi consigliamo di rivolgerVi al Vostro spedizioniere doganale di fiducia al fine di stabilire ed eseguire le procedure corrette.
In riferimento alla gestione di acquisti/vendite di beni effettuate a cavallo d’anno, potranno ancora essere considerate operazioni intracomunitarie purché vi sia la prova che il trasporto è iniziato entro il 31 dicembre 2020.
La merce andrà tuttavia presentata in dogana, la quale potrà chiedere la prova della data di inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti).
Per quanto attiene gli acconti si ricorda che nelle cessioni intracomunitarie non è obbligatoria l’emissione della fattura, tuttavia se si decide comunque di emettere la fattura ed è già noto che l’invio del bene avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità può essere quello della futura esportazione (articolo 8, Dpr 633/72 e non articolo 41, Dl 331/93), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell’operazione che sarà posta in essere.
All’atto dell’esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse e quella di saldo.
In considerazione del fatto che le trattative tra il Regno Unito e l’Unione Europea sono tutt’ora in corso e le problematiche aperte sono numerose l’operatività tra le parti potrebbe subire modifiche soprattutto i primi 10/15 giorni di gennaio.
Naturalmente siamo a Vostra disposizione per fornire il necessario supporto professionale nei casi specifici legati alla Vostra operatività.