Consulenza Rappresentante Fiscale

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Dott. Vincenzo Ferrini

Consulenza rappresentante fiscale

Indirizzo uffici
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Telefono:0541 785284

Cos’è e cosa fa
un rappresentante fiscale?

Cos'è e cosa fa un rappresentante fiscale?

Il rappresentante fiscale è un soggetto residente nel territorio dello stato italiano che rappresenta aziende non residenti in Italia, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), divenendone solidalmente responsabile per tutti gli obblighi spettanti.

IL RAPPRESENTANTE FISCALE PUO’ ESSERE NOMINATO ANCHE PER ESERCITARE DIRITTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E RECUPERARE I CARICHI FISCALI

(RIF. NORMATIVO ART. 17 COMMA 3 DPR 633/72)

Come si nomina il rappresentante?

Il rappresentante fiscale si nomina con atto pubblico o scrittura privata autenticata da comunicare all’ufficio finanziario. Tale nomina deve essere comunicata all’altro contraente del soggetto rappresentato, sia esso fornitore o cliente, prima dell’effettuazione della prima operazione.

(RIF. NORMATIVO ART. 1 COMMA 4 DPR 10 NOVEMBRE 1997 N.441)

Quando è obbligatoria la nomina?

I casi nei quali è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale ricorrono quando vi è l’obbligo di assolvere l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a seguito dell’effettuazione di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia; a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si evidenziano le operazioni attive maggiormente ricorrenti:

  • VENDITE A DISTANZA A CONSUMATORI FINALI (E-COMMERCE A PRIVATI)
  • VENDITE A CONSUMATORI FINALI (PRIVATI) CON CONSEGNA A CURA DEL CEDENTE
  • PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE SU BENI IMMOBILI, QUANDO L’IMMOBILE E’ SITUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO ED IL COMMITTENTE E’ UN SOGGETTO NON PASSIVO D’IMPOSTA (PRIVATO)

Casi in cui la nomina di un rappresentante fiscale costituisce un’opportunità, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

  • PER RECUPERARE I CARICHI FISCALI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  • PER LE CESSIONI A SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NELL’UNIONE EUROPEA DA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA