SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2020 PER L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e gli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.
Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata entro il 28 febbraio 2020 (termine stabilito dall’art.2 del D.M. 1° dicembre 2016, che pertanto non viene prorogato al 29 febbraio 2020) sono:
- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati.
È disponibile, a questo link, una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.
Le novità per le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali
Il Decreto del Mef del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l’obbligo) e il successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 19969/2017 hanno introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo (termine stabilito dall’articolo 2 del D.M. 1° dicembre 2016, che pertanto non viene prorogato al 29 febbraio 2020) le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, sisma bonus, bonus verde e bonus mobili relativi alle parti comuni condominiali.
Il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 dell’Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate, aggiornando i dati da spedire telematicamente, e suddividendo le tipologie di interventi da comunicare nelle seguenti fattispecie:
• recupero del patrimonio edilizio (“A”) |
• arredo di immobili ristrutturati (“B”) |
• riqualificazione energetica edificio esistente (“C”) |
• intervento su involucro di edificio esistente, esclusi serramenti e infissi – detraz. 65% (“D”) |
• installazione di pannelli solari – detraz. 65% (“E”) |
• sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione – detraz. 50% (“F”) |
• acquisto e posa in opera schermature solari – detraz. 50% (“G”) |
• acquisto e posa di impianti di climatizzazione a biomasse – detraz. 50% (“H”) |
• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto – detraz. 65% (“I”) |
• intervento antisismico in zona ad alta pericolosità (“L”) |
• “Ecobonus” – detraz. 70% (“M”) |
• “Ecobonus” – detraz. 75% (“N”) |
• “Sisma bonus” – detraz. 75% (“O”) |
• “Sisma bonus” – detraz. 85% (“P”) |
• riqualificazione energetica e “Sisma bonus” – detraz. 80% (“Q”) |
• riqualificazione energetica e “Sisma bonus” – detraz. 85% (“R) |
• bonus verde (“S”) |
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi – detraz. 50% (“T”) |
• sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi di termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore – detraz. 65% (“U”) |
• acquisto e posa in opera micro generatori in sostituzione di impianti esistenti – detraz. 65% (“V”) |
• intervento di riqualificazione energetica con installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili – detraz. 50% (“Z”) |
Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica.
Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.
Gli altri soggetti obbligati all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate
Non vi sono novità in merito alla tipologia dei soggetti obbligati alle comunicazioni telematiche per il periodo di imposta 2019 rispetto a quelli che erano obbligati per il periodo di imposta 2018. Si ricorda che un decreto del Mef del 30 gennaio 2018 ha introdotto, in via sperimentale e facoltativa per il triennio 2017/2018/2019, una comunicazione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.
Al termine del periodo di sperimentazione (quindi, dal periodo di imposta 2020) un nuovo decreto dovrà individuare a regime i termini e le modalità di trasmissione telematica obbligatoria dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta.