L’IO lavoro è un incentivo disciplinato dal Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52 dell’11 febbraio 2020, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di persone disoccupate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Il beneficio contributivo trova applicazione indipendentemente dalla residenza del lavoratore su tutto il territorio nazionale, con una ripartizione delle risorse diversificata a secondo della sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvedono alle seguenti tipologie di assunzioni:
- a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- trasformazioni di contratto a tempo determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
- Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
L’incentivo IO lavoro spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Nello specifico nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, il lavoratore non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non deve aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Inoltre, il lavoratore nei sei mesi precedenti non deve aver svolto attività lavorativa per lo stesso datore che lo assume con l’incentivo.
• Trasformazione da tempo determinato a indeterminato
L’incentivo IO lavoro può essere richiesto anche per quei datori di lavoro che intendono trasformare a tempo indeterminato un rapporto già in essere.
In tale ipotesi per le stabilizzazioni dei lavoratori – dai 16 ai 24 anni – non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il requisito nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
• Apprendistato professionalizzante
L’agevolazione è riconosciuta anche nel caso venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Può trovare applicazione solo durante il periodo formativo.
In particolare, nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.
• Misura dell’incentivo
L’incentivo IO lavoro è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per un importo annuo massimo di 8.060,00 euro.
Tale importo sarà riparametrato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data in cui il datore procede all’assunzione o alla trasformazione del rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione.
Nel determinare le contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio, per questo la circolare riporta un elenco delle contribuzioni che non rientrano nello stesso.
Lo studio è a disposizione per fornire il necessario supporto professionale per l’applicazione delle misure previste dal Decreto, nello specifico rivolgersi a: