Misure urgenti a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario a favore delle micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e persone fisiche.
Con la presente, lo Studio comunica alcune delle misure urgenti adottate a favore delle micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e persone fisiche contenute nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, allo scopo di fronteggiare i danni derivanti dall’emergenza sanitaria conseguenti alla diffusione dell’epidemia del COVID-19.
Le micro, piccole, medie imprese e i lavoratori autonomi possono chiedere agli Istituti di Credito che non siano revocate le linee di credito accordate, la proroga sino al 30/09/2020 dei prestiti non rateali e la sospensione sino al 30/09/2020 del pagamento delle rate dei finanziamenti a rimborso rateale, se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e con un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro, oppure con un totale attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro;
- non avere esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
- aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Le PMI possono inoltre godere delle maggiori garanzie messe a disposizione dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 18/2020 sulle operazioni di finanziamento.
I liberi professioni e lavoratori autonomi, comprendendo anche le ditte individuali, possono chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo contratto per l’acquisto della “prima casa” se possiedono il seguente requisito:
- aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Le persone fisiche possono chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo contratto per l’acquisto della “prima casa” se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Naturalmente siamo a Vostra disposizione per fornire il necessario supporto e per analizzare, caso per caso, la modalità di accesso che gli Istituti di credito stanno approntando.
Vogliamo inoltre segnalarVi che vi può essere la possibilità da parte delle imprese di accedere a nuove linee di credito per supportare l’emergenza COVID-19 e a tale proposito, lo Studio è in stretto collegamento con gli Istituti di Credito di riferimento per gli aggiornamenti del caso.