La nomina di un rappresentante fiscale avviene con atto pubblico o scrittura privata autenticata da comunicare all’ufficio finanziario.

Tale nomina deve essere comunicata all’altro contraente del soggetto rappresentato, sia esso fornitore o cliente, prima dell’effettuazione della prima operazione (RIF. NORMATIVO ART. 1 COMMA 4 DPR 10 NOVEMBRE 1997 N.441).

 

Quando è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale?

I casi nei quali è obbligatoria la nomina ricorrono quando vi è l’obbligo di assolvere l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a seguito dell’effettuazione di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia; a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si evidenziano le operazioni attive maggiormente ricorrenti:

  • VENDITE A DISTANZA A CONSUMATORI FINALI (E-COMMERCE A PRIVATI)
  • VENDITE A CONSUMATORI FINALI (PRIVATI) CON CONSEGNA A CURA DEL CEDENTE
  • PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE SU BENI IMMOBILI, QUANDO L’IMMOBILE E’ SITUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO ED IL COMMITTENTE E’ UN SOGGETTO NON PASSIVO D’IMPOSTA (PRIVATO)

Casi in cui la nomina costituisce un’opportunità, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

 

  • PER RECUPERARE I CARICHI FISCALI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  • PER LE CESSIONI A SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NELL’UNIONE EUROPEA DA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
Nomina di un rappresentante fiscale

Nomina di un rappresentante fiscale obbligatoria