DL.18/2020 CURA ITALIA – SOSPENSIONE VERSAMENTI
Il Dl indicato in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, ha assunto una serie di provvedimenti per contrastare gli effetti negativi che la diffusione del Coronavirus sta producendo nel nostro paese.
In particolare per quanto riguarda i versamenti:
- L’art.60 stabilisce, per tutti i contribuenti, che tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni scadenti il 16.03 sono prorogati al 20.03;
- L’art.61 stabilisce, per alcune particolari categorie di contribuenti (principalmente per le imprese dei settori turistico ricettivi, agenzie di viaggio, ristorazione, spettacolo, organizzazione fiere ed eventi, trasporti, i cui codici attività sono riportati nella tabella allegata) una proroga dei versamenti, che scadono fino al 30.04.2020, al 31.05.2020, relativi alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- L’art.62 stabilisce, per i soggetti con partita IVA con un volume di ricavi inferiore ad € 2.000.000 (riferito all’anno 2019), una proroga dei versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 ed il 31.03.2020, al 31.05.2020, relativi alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi INAIL e all’IVA;
- L’art.68 stabilisce che sono sospesi dall’08.03 al 31.05 i termini relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti delle riscossione, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali; i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.